I cantieri rappresentano uno dei luoghi di lavoro dove, statisticamente parlando, è più facile incorrere in eventi accidentali. Si tratta quindi di aree potenzialmente pericolose, dove i lavoratori sono esposti a numerosi rischi, sia individuali, che collettivi.
Per questo motivo, l’attuale normativa, prevede l’adozione di una serie di dispositivi di protezione per eliminare, o ridurre a livelli accettabili, i rischi connessi alla realtà lavorativa. La sicurezza nei cantieri è diventata una priorità per ogni azienda e per tutti i datori di lavoro.
Sicurezza nei cantieri: Decreto Legislativo 81/2008 Testo unico sulla sicurezza
Il titolo IV del Testo Unico sulla sicurezza è dedicato in particolare, alla sicurezza nei cantieri, temporanei o mobili.
I cantieri, mobili o temporanei che siano, sono quei luoghi nei quali vengono eseguiti lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione, trasformazione e rinnovamento, di una qualunque opera in muratura, cemento, metallo, legno o in altri materiali. Sono ivi comprese le linee elettriche e le opere idrauliche.
Nel Testo unico sono indicati ruoli e responsabilità di:
- committente
- direttore dei lavori
- coordinatore della sicurezza
Al coordinatore della sicurezza spetta il compito di pianificare e organizzare la sicurezza nei cantieri.
Sicurezza nei cantieri: analisi dei rischi
La prima cosa che il coordinatore della sicurezza deve fare è elencare le attività di cantiere, determinare i soggetti che devono intervenire e stabilire le modalità di avvicendamento, a seconda anche delle varie interferenze lavorative.
Esistono due modi per eseguire una corretta valutazione dei rischi:
- eseguendo un’analisi a posteriori
- oppure una a priori.
Nella prima sono presi in esame casi analoghi accaduti in passato. Questo permette di individuare le cause che hanno portato all’evento specifico e, di conseguenza, di determinare il provvedimento adatto.
La valutazione a priori invece è eseguita partendo dall’analisi dell’attività lavorativa svolta, calcolando i probabili rischi. L’analisi è fatta tenendo conto delle circostanze che possono determinare il fatto. Questa tipologia di analisi è anche la più adottata in cantiere.
Sicurezza in cantiere: interventi per la salvaguardia
Gli interventi per garantire e salvaguardare la sicurezza nei cantieri sono di due tipi:
- prevenzione – per ridurre la possibilità che si verifichino eventi dannosi
- protezione – per eliminare gli effetti negativi di un evento dannoso
Individuati i rischi il coordinatore della sicurezza deve individuare le misure di prevenzione e protezione, prevedendo:
- procedure organizzative ed operative
- misure tecniche di prevenzione e protezione collettiva
- dotazione ed utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale
- attività di informazione, di formazione e di addestramento dei lavoratori
- aggiornamenti tecnologici.
Solitamente è redatto un regolamento di cantiere che prevede l’elenco degli impianti e dei dispositivi di protezione collettiva e individuale.
I dispositivi di protezione possono quindi essere collettivi (DPC) o individuale (DPI).
Sicurezza nei cantieri: dispositivi di protezione collettiva
Il Testo Unico prevede che i DPC siano da considerarsi prioritari rispetto ai DPI. Rientrano nei DPC tutti quei sistemi di protezione collettiva che intervengono direttamente sulla fonte del pericolo, limitando il rischio di esposizione di TUTTI i lavoratori (e non solo del singolo).
Ne sono un esempio:
- Dispositivi per l’estrazione di fumi o vapori
- Guardrail
- Corrimano delle scale
- Ponteggi
- Sistemi di pressurizzazione per le aree di lavoro
- Messa a terra
- Gruppi di continuità
- Doppi comandi per presse o ghigliottine
- Schermo per lavori di saldatura, taglio o smerigliatura
- Rivelatore di incendio
- Sprinkler
- Porta tagliafuoco
Sicurezza nei cantieri: dispositivi di protezione individuale
I DPI invece sono tutti quei dispositivi che, se indossati e/o utilizzati dal lavoratore nell’esecuzione delle proprie mansioni, lo proteggono dall’esposizione ai rischi connessi al lavoro.
Per essere considerati a norma di legge, ogni DPI deve riportare la sigla CE ed essere accompagnato da istruzioni semplici, precise e chiare, nella propria lingua.
Tra i vari dispositivi di protezione individuale ricordiamo ad esempio:
- imbracature anticaduta
- occhiali da lavoro
- visiere di protezione
- elmetti o caschi
- stivali dalla punta rinforzata
- maschere facciali per la protezione delle vie respiratorie
- guanti
- indumenti ad alta visibilità
- Abbigliamento antinfortunistico
Sicurezza nei cantieri: una priorità per tutte le aziende
Oggi più che mai la sicurezza nei cantieri è diventata di primaria importanza per ogni singola azienda di settore. Garantire un posto di lavoro salubre e sicuro, è un dovere per tutti i datori di lavoro e un diritto per ciascun lavoratore. Si tratta di un obbligo morale e sociale, che prevede comunque un risvolto positivo anche dal punto di vista economico. Infatti, è stato provato, che chiunque lavora meglio, di più e aumenta la propria produttività, se si sente al sicuro.