Con il termine “Fatturazione elettronica” si fa riferimento alle fatture in formato digitale. In particolare si intendono tutti i processi legati alla gestione, emissione, invio e conservazione digitale delle fatture.
La normativa italiana in merito alla fatturazione elettronica affonda le proprie radici nel lontano 2008. Quell’anno vide l’approvazione della legge finanziaria, con la quale venne sancito l’adeguamento degli stati membri dell’Unione Europea, ad un corretto e consono quadro normativo, organizzativo e tecnologico per gestire in forma elettronica l’intero ciclo di acquisti.
Cronostoria degli obblighi di fatturazione elettronica
In breve possiamo dire che il 6 Giugno del 2014 per le Pubbliche amministrazioni entrò in vigore l’obbligo della fatturazione elettronica. Per le pubbliche amministrazioni locali, il 31 marzo 2015 divenne obbligatorio lo stesso sistema. Questo ha significato che le PA (pubbliche amministrazioni) non potevano più emettere o ricevere fatture cartacee, ma solo ed esclusivamente in formato digitale.
Successivamente nel 2016, il legislatore, in ottica di contrasto all’evasione fiscale, stabilisce una drastica riduzione di tempo tra tutte le operazioni eseguite dai contribuenti e gli eventuali controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza. Di conseguenza viene rivisto “lo spesometro” (con l’obbligo della comunicazione entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre –dei dati delle fatture emesse e ricevute se queste ultime registrate) e viene introdotto l’obbligo della comunicazione trimestrale delle liquidazioni periodiche iva.
I cambiamenti dal 2017
Le fatture elettroniche e altri dati dovevano essere trasmessi tramite il sistema di interscambio (SDI), sin dal 2017, in via opzionale, almeno inizialmente. Sistema ufficializzato poi nel successivo 2018.
Infine dal primo gennaio 2019 diventa obbligatoria la fatturazione elettronica anche per i clienti B2B ( riguarda tutte le imprese e i liberi professionisti) e per i B2C (relativamente ai consumatori finali in tutti i casi di cessione di beni o servizi).
SDI: Il Sistema di Interscambio
Nel 2007 venne stabilito che la trasmissione delle fatture elettroniche alla Pubblica Amministrazione venisse effettuato attraverso il Sistema di Interscambio (SdI). Si tratta di un sistema informatico di supporto al processo di “ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie”. Questo sistema, prima utilizzabile in modo opzionale e successivamente diventato obbligatorio, è diventato lo strumento attraverso il quale vengono trasmesse, controllate e validate tutte le fatture elettroniche.
Agenzia delle Entrate e Sogei
L’Agenzia delle Entrate e la Sogei gestiscono questo sistema di interscambio, sia dal punto di vista amministrativo, piuttosto che strumentale e tecnico.
In particolare il Sdi permette di:
- ricevere le fatture sotto forma di file con le caratteristiche della FatturaPA
- effettuare controlli sui file ricevuti
- inoltrare le fatture alle Amministrazioni destinatarie
Il sistema non ricopre alcun tipo di valore amministrativo, né tanto meno di archiviazione e conservazione delle fatture, che per legge devono invece rimanere conservate per ben dieci anni.
L’adeguamento pratico alla fatturazione elettronica
L’introduzione a tutte queste nuove normative, ha portato, in Italia, alla necessità di fronteggiare (piuttosto velocemente), una rivoluzione in campo amministrativo. Il mercato adesso esigeva dei sistemi che permettessero ai vari operatori economici di emettere, inviare e ricevere le fatture elettroniche. Sono stati quindi necessari introdurre strumenti indispensabili e completi per chi desiderasse automatizzare tutte le procedure.
Ecco nati i software che permettono di generare fatture elettroniche nell’unico formato accettato dal sistema di interscambio e dalle PA: .xml (eXtensible Markup Language). L’autenticità e l’originalità delle fatture elettroniche sono garantite dall’ apposizione della firma elettronica qualificata di chi emette la fattura. La trasmissione di tutti i dati sono vincolati alla presenza del codice identificativo univoco dell’ufficio destinatario della fattura riportato nell’ Indice delle Pubbliche Amministrazioni.
Contenuto della Fattura elettronica
Vediamo nel dettaglio i dati che obbligatoriamente devono essere contenuti nella fattura elettronica.
Secondo la normativa vigente, la fattura elettronica deve essere emessa con tutti dati ritenuti rilevanti ai fini fiscali. Sono inoltre obbligatori anche tutte le informazioni indispensabili ai fini di una corretta trasmissione della fattura al soggetto destinatario attraverso il Sistema di Interscambio.
Le piattaforme create per emettere le fatture elettroniche dispongono di vari campi editabili obbligatori e di una serie di informazioni aggiuntive, che l’utente dovrebbe o vorrebbe aggiungere. Tali informazioni, ad esempio, potrebbero essere relative al ciclo passivo, piuttosto che dati relativi ad esigenze informative concordate tra Operatori economici e Amministrazioni pubbliche.
La rivoluzione ha avuto inizio
L’introduzione della fatturazione elettronica ha segnato una svolta epocale nella gestione dell’intero ciclo di acquisti. Non solo l’Italia, ma tutti gli stati membri dell’Unione Europea, hanno dovuto seguire le direttive per adeguarsi con un congruo e corretto quadro normativo. La concezione di fattura, emessa e ricevuta, ha cambiato drasticamente il significato per molte imprese italiane.Siamo passati dalla carta ad un sistema digitalizzato unico ed innovativo. Molti hanno faticato a stare al passo con le nuove disposizioni, ma alla fine tutti hanno trovato la strada giusta da seguire per adeguarsi alla nuova normativa e al nuovo sistema di fatturazione elettronica.